Per gli alimenti non preimballati, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale e alle collettività, le indicazioni obbligatorie possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Per maggiori informazioni: art. 8 Reg. UE 1169/2011, art. 19 D. Lgs 231/2017