Quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale o alle collettività, ma è commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale (es. altri operatori del settore) o quando l’alimento preimballato è destinato ad essere fornito alle collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato, le informazioni obbligatorie devono apparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
* devono figurare anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione
Per maggiori informazioni: art. 8 Reg. UE 1169/2011