Tra le informazioni facoltative che possono essere presenti vi sono le indicazioni nutrizionali e salutistiche, i cosiddetti “claims” (es. “a ridotto contenuto calorico”, “a basso contenuto di sale”, “fonte di fibre”, etc.). Per poter utilizzare tali indicazioni occorre seguire le disposizioni generali e specifiche definite al Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.. É vietato usare indicazioni diverse da quelle riportate nella legislazione.
La presenza di un claim impone che sia presente la dichiarazione nutrizionale e che il valore della sostanza oggetto dell'indicazione nutrizionale e/o salutistica sia riportato conformemente a quanto previsto all'art. 7 del Reg. CE 1924/2006.
Il Regolamento stabilisce dei principi generali, applicabili a tutte le informazioni, e delle condizioni specifiche, da aggiungersi ai requisiti di carattere generale, che variano a seconda che si tratti di un’indicazione nutrizionale o di un’indicazione sulla salute.
Qualora una denominazione commerciale, una denominazione di fantasia o un marchio possano essere intesi come un’indicazione nutrizionale o sulla salute (art. 1, par. 3), questi possono essere utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Regolamento, a condizione che l’etichettatura, la presentazione o la pubblicità rechi anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme al Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.. Per i prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al suddetto Regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022.
Nel caso, invece, di denominazioni tradizionalmente utilizzate per indicare le peculiarità di una categoria di alimenti o di bevande che potrebbero avere un effettuo sulla salute umana - i cosiddetti “descrittori generici”, quali “tonica”, “pastiglie per la tosse”, etc. - è prevista una particolare procedura che implica che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata all’Autorità competente dello Stato membro che, a sua volta, la trasmette alla Commissione per una pronuncia. I descrittori generici approvati sono esentati dall’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Con il Regolamento UE 343/2019 la Commissione UE si è espressa in merito all’utilizzo di alcuni descrittori generici per i quali è stata presentata la domanda di autorizzazione. Le esenzioni riportate sono specifiche per lingua e per Paese; tra queste figurano, per l’Italia, i termini “biscotto della salute” e “tonica”.
Le indicazioni nutrizionali
Le indicazioni nutrizionali sono consentite soltanto se rispettano le condizioni generali di utilizzo, previste dalla normativa, e se sono comprese tra quelle indicate nell’Allegato del Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.. Ad esempio, l’indicazione “fonte di fibre” può essere riportata solo se se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
Attualmente sono previste 32 indicazioni nutrizionali, ma questo numero potrebbe variare in quanto l’art. 25 indica la procedura per aggiornare questo elenco. Le indicazioni nutrizionali che non sono esplicitamente previste nell’Allegato non sono ammesse.
Sono ammesse indicazioni nutrizionali comparative (art. 9) a condizione che il confronto sia effettuato tra alimenti della stessa categoria merceologica, prendendo in considerazione una gamma di alimenti (es. “latte” o “formaggio”, anziché “prodotti lattiero caseari”) e nella stessa quantità. È necessario specificare la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico (es. “-30% di grassi”).
Come chiarito dall’AGCM in diverse sentenze al riguardo, quando è riportata un’indicazione nutrizionale comparativa è necessario anche indicare il riferimento, cioè la fonte da cui si ricavano i dati utilizzati per elaborare il confronto, mentre i dettagli dell’analisi possono essere specificati, ad esempio, sul sito internet. Affinchè sia evidente che si tratta di un claim comparativo, il termine di paragone adoperato deve essere riportato subito accanto all’indicazione relativa al claim e con la medesima evidenza grafica (cromatica e dimensionale).
Le indicazioni sulla salute
Le indicazioni sulla salute sono consentite soltanto se rispondono ai principi generali e specifici previsti dal Reg. CE 1924/2006 e e s.m.i. e se rientrano tra quelle riportate nell’elenco delle indicazioni autorizzate, consultabile sul sito dell'EFSA (European Food Safety Authority).
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se nell’etichettatura (o in mancanza di quest’ultima, nella presentazione o nella pubblicità) è presente:
• una dicitura che richiama l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
• l’indicazione della quantità dell’alimento e delle modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
• eventualmente, l’indicazione relativa alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento;
• un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
Non sono permesse le indicazioni sulla salute (art. 12) che:
• suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento;
• fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso;
• fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario.
Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere (es. “linea benessere”, “per una buona salute”, etc.) derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute autorizzata inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14, ovviamente nel rispetto dei requisiti generali e specifici di utilizzo specificati dalla normativa di riferimento. L’indicazione specifica sulla salute deve essere posta accanto o dopo l’indicazione generica.
Le indicazioni sulla salute si dividono ulteriormente in:
- indicazioni funzionali (generiche e "nuove", ossia basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati)
- indicazioni sulla riduzione di un fattore di rischio di una malattia
- indicazioni relative allo sviluppo e alla salute dei bambini
A partire dal 14/12/2012 è entrato in applicazione il Regolamento UE 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. L’allegato di questa normativa, al quale si rimanda, fornisce l’elenco delle indicazioni sulla salute funzionali consentite.
Le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e quelle che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini possono essere fornite qualora queste siano state autorizzate e siano ovviamente rispettate tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.
Per indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia si intende “qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana”. Per tali indicazioni, in aggiunta ai requisiti generali e specifici, l’etichettatura deve riportare una frase indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico (art. 14, c. 2).