Si definisce prodotto cosmetico qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
La Persona Responsabile (cioè il soggetto che ha la responsabilità di un prodotto cosmetico immesso sul mercato) ha l’obbligo di rispettare le norme relative all’etichettatura; parimenti il distributore, se diverso dalla Persona Responsabile, prima di immettere un prodotto cosmetico sul mercato, deve verificare il rispetto delle norme relative all’etichettatura.
La Persona Responsabile è una persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’Unione, responsabile dell’immissione sul mercato UE di un prodotto cosmetico o che è stata designata come tale. La Persona Responsabile può essere:
Le informazioni obbligatorie minime da fornire in etichetta sono le seguenti
Esistono, inoltre, ulteriori specifiche che può essere necessario inserire per poter etichettare correttamente un prodotto cosmetico, ad esempio: i nanomateriali devono essere evidenziati come tali.
Si ricorda infine che tutte le informazioni in etichetta devono essere riportate nella lingua determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale. Se il prodotto cosmetico viene commercializzato in Italia le informazioni in etichetta devono essere rese disponibili anche in lingua Italiana.
Il riferimento normativo europeo per i prodotti cosmetici è il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.