Per ingrediente si intende “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti”.
Per alcuni prodotti alimentari (es. prodotti ortofrutticoli freschi, latte, formaggi, etc.), se vengono rispettate le condizioni prescritte all’art. 19, è possibile omettere l’elenco ingredienti.
Per gli ingredienti composti (cioè formati a loro volta da almeno due ingredienti) è necessario riportare la denominazione dell’ingrediente, immediatamente seguita dall’elenco di tutti i suoi ingredienti posti in parentesi (All. VII, parte E del Reg. UE 1169/2011).
Gli eventuali additivi ed enzimi presenti nel prodotto devono essere indicati secondo le modalità indicate all’All. VII, parte C del Reg. UE 1169/2011, quindi con categoria e nome o numero (E …), mentre un additivo che deriva da un allergene deve figurare in etichetta obbligatoriamente con la sua origine, evidenziando il componente allergizzante come indicato nella legislazione (es. conservante: E1105 (uova) - lisozima da uova).
Gli aromi devono essere indicati secondo quanto riportato all’All. VII, parte D del Reg. UE 1169/2011.
Per maggiori informazioni: art. 18 e Allegato VII Reg. UE 1169/2011