Con l’espressione “calzature” la norma si riferisce a tutti gli articoli, dai sandali agli stivali, che sono dotati di suole e che proteggono o coprono il piede e possono essere di cuoio, stoffa, gomma o altro materiale. Sono pertanto inclusi tra questi articoli (All. 2 Direttiva 94/11/CE):
- scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
- stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- sandali di vario tipo, “espadrilles” (scarpe con tomaia in tela e suole in materiale vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un’attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.
Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» n materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature “usa e getta” con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta; calzature ortopediche.
Gli obblighi di legge si applicano anche a parti di calzature messe in commercio separatamente.
Sono soggetti agli obblighi di etichettatura, di cui al D.M. 11 aprile 1996, anche i seguenti articoli, indicati nel capitolo 64 della Nomenclatura Combinata:
- calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribattini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti;
- altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica; calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale;
- calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili;
- altre calzature; parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti.
Sono escluse dagli obblighi di etichettatura le scarpe d’occasione usate, le calzature aventi caratteristiche di giocattolo, le calzature di protezione individuale.
L’etichetta a norma di legge deve fornire informazioni relative al materiale di cui sono fatte - almeno per l’80% - le tre parti che compongono la calzatura, ovvero:
|
TOMAIA - superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna, esclusi accessori e rinforzi (fibbie, occhielli, bordure, etc.). |
|
RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA - fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura. |
|
SUOLA ESTERNA - superficie inferiore della calzatura soggetta a usura abrasiva e attaccata alla tomaia. |
Se nessun materiale raggiunge almeno l’80%, l’etichetta deve recare informazioni sui due materiali principali.
Oltre alle informazioni sui materiali che compongono le calzature, l’etichetta (e/o l’imballaggio) deve contenere l’identità e gli estremi del produttore e le informazioni sul tipo di prodotto. Per identità del produttore si intende il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo (es. denominazione o ragione sociale) e indirizzo completo postale del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea o dell’importatore (l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato). Per tipo di prodotti si intende invece marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre.
L’etichetta deve essere scritta in lingua italiana o contenere i simboli previsti dalla normativa, di dimensioni tali da rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta.
|
CUOIO
La pelle o il pellame di un animale che ha conservato la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. |
|
CUOIO RIVESTITO
Pelle rivestita o accoppiata a colla con altro materiale. Il rivestimento deve essere inferiore a un terzo dello spessore totale del prodotto, ma superiore a 0,15 mm. Lo strato sottile di cuoio può essere accoppiato con altro materiale pressato come cartone, gomma, stoffa, etc. |
|
MATERIE TESSILI
Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute. |
|
ALTRE MATERIE
Materiali non compresi nelle fattispecie sopra indicate (gomma, sughero, polimeri, legno, etc.). |
L’etichetta deve essere visibile, ben fissata e accessibile deve apparire almeno su uno dei due articoli che compongono il paio di scarpe, stivali ecc. L’etichetta può essere:
- stampata o goffrata sulla calzatura;
- attaccata alla calzatura, ad esempio per mezzo di un’etichetta adesiva;
- fissata, ad esempio tramite un elemento di chiusura o un laccio.