Quali sono le informazioni obbligatorie?
Il Regolamento, all’articolo 9, prevede le seguenti indicazioni obbligatorie:
- la denominazione dell’alimento
- l’elenco degli ingredienti
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- la quantità netta dell’alimento
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1
- il Paese d’origine o il luogo di provenienza, ove previsto
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
- per le bevande che contengono più dell’1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
- una dichiarazione nutrizionale
Inoltre, è obbligatorio riportare l'indicazione della sede di stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (D. Lgs 145/2017) e il lotto (D. Lgs 231/2017).
Come si calcola la quantità di acqua aggiunta come ingrediente e quando deve essere indicata?
La quantità di acqua aggiunta si determina sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati; può non essere riportata nell'elenco degli ingredienti qualora il suo peso nel prodotto finito sia inferiore al 5%. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni di carne ai prodotto della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati (All. VII, parte A del Reg. UE 1169/2011).
In quali casi la denominazione dell’alimento deve comprendere un’indicazione della presenza di acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito?
La presenza di acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del prodotto finito deve essere indicata nella denominazione dell'alimento per i prodotti a base di carne e preparati di carne sotto forma di taglio (anche d’arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne, così come nei prodotti della pesca e relativi preparati (All. VI, parte A del Reg. UE 1169/2011). Spetta agli operatori del settore verificare caso per caso se un prodotto rispetta tali requisiti, prendendo in considerazione anche l’apparenza dell’alimento, come ad esempio nel caso degli insaccati dove tale indicazione non è obbligatoria.
Laddove non vi sia un elenco ingredienti, come possono essere indicati gli allergeni?
In mancanza di un elenco degli ingredienti, la presenza di una o più sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze deve essere comunque indicata con il termine “contiene”, seguito dalla/e denominazione/i della/e sostanza/e o del/i prodotto/i che compare nell’elenco dell’Allegato II del Reg. (UE) 1169/2011.
L’elenco degli ingredienti è sempre obbligatorio?
Per alcune categorie di alimenti, elencate nell’art. 19 del Reg. (UE) 1169/2011, l’elenco non è obbligatorio. Tra queste categorie rientrano a titolo esemplificativo gli ortaggi freschi, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi, piuttosto che i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla produzione di formaggi che non siano freschi o fusi.
Quando si indicano “peso netto” e “peso netto sgocciolato”?
Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Per “liquido di copertura” si intendono i seguenti prodotti: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.
Come si indica la quantità per i prodotti glassati?
L’acqua congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura. Il Reg UE 1169/2011 specifica che quando un alimento è stato glassato, il peso netto indicato non include la glassa. Come chiarato nella nota del MIPAAFT del 28/03/2019, per gli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività non è consentito indicare il doppio peso.
Come viene indicato il TMC (termine minimo di conservazione)?
Deve essere indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il ...”, se la data indica il giorno, il mese e l’anno (ad esempio, “da consumarsi preferibilmente entro il 17 gennaio 2019”), oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine ...” negli altri casi, cioè quando vengono indicati solo il mese e l'anno oppure solo l'anno (es. "da consumarsi preferibilmente entro fine 2019"). Tali espressioni sono seguite dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa figura (“vedi bordo di chiusura”, “vedi sul tappo”, etc.). Il Reg. UE 1169/2011 disciplina le indicazioni relative alla durabilità dei prodotti alimentari (TMC e data di scadenza) all’art. 24 e all’Allegato X.
Nelle istruzioni per l’uso le aziende possono utilizzare il simbolo di un fornello o di un forno in alternativa alle parole?
Le indicazioni obbligatorie, così come le istruzioni per l’uso, devono essere espresse mediante parole e non possono essere sostituite da simboli o pittogrammi che possono essere utilizzati solo in abbinamento alle parole.
Il lotto è previsto dal Reg. (UE) 1169/2011?
L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario e consente di dirimere più facilmente eventuali controversie negli scambi nazionali ed internazionali. Il Reg. UE 1169/2011 non contiene articoli dedicati al lotto di produzione, ma la sua indicazione rimane obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. A livello nazionale, l'obbligo di riportare il lotto è sancito dall’art. 17 del D. Lgs 231/2017.
Quali sono le modalità di indicazione delle informazioni nutrizionali?
Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica tabella, con le cifre incolonnate; qualora non vi sia spazio sufficiente, le informazioni possono essere disposte in forma orizzontale. Devono risultare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e vanno riportate in una lingua comprensibile per il consumatore del Paese in cui avviene la commercializzazione.
La dichiarazione nutrizionale prevede che siano presenti delle indicazioni obbligatorie, secondo quanto riportato agli artt. 29-35 del Reg. (UE) 1169/2011, e che le stesse siano presentate seguendo l’ordine previsto, come indicato nell’Allegato XV.
Come si calcola il contenuto di sale nella dichiarazione nutrizionale?
Si intende il valore di sodio moltiplicato per 2,5 e non si riferisce al sale come ingrediente. Se è dimostrabile che il sale presente, a seguito di questo calcolo, è dovuto solo al sodio naturalmente presente nell’alimento, come nel caso di latte, carne o alcuni vegetali, è possibile riportare accanto alla dichiarazione nutrizionale l’indicazione che il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.
Oltre ai parametri obbligatori previsti per la dichiarazione nutrizionale, quali altre sostanze nutritive possono essere dichiarate?
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere completata con l’indicazione delle quantità di uno o più degli elementi seguenti: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre. Le vitamine e sali minerali possono essere riportati solo se presenti in quantità significative.
Il miele è esentato dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale?
Il miele, essendo considerato un alimento non trasformato, ma ottenuto da componenti e non da ingredienti, come chiarito nella direttiva 2014/63/UE, può beneficiare dell’esenzione dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale.