É obbligatorio riportare l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto?
Si può indicare l'origine anche se non ci sono riferimenti “italian sounding” (es. bandiera italiana)?
Fatta eccezione per i prodotti alimentari per i quali la specifica normativa di settore - cosiddetta “verticale” - dispone l’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta e per i casi di cui all’art. 26, par. 2 lett. a), l’indicazione dell’origine è, in linea di principio, facoltativa. Nel caso in cui l’origine dell’alimento sia riportata su base volontaria (es. attraverso diciture, termini, illustrazioni o simboli) è in ogni caso obbligatorio indicare l’origine dell’ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento.
I prodotti IGP devono indicare l'origine dell'ingrediente primario?
Il Reg. UE 775/2018 non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi del Reg. UE 1151/2012. Per tali indicazioni verranno adottate norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’art. 26, paragrafo 3, del Reg. UE 1169/2011. Tuttavia, nei casi in cui un alimento rechi anche altre indicazioni visive, comprese quelle che si riferiscono agli stessi luoghi geografici o a luoghi geografici diversi, tali indicazioni rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
É possibile riportare l'indicazione di origine dell’ingrediente primario attraverso il nome di una regione dove è presente un analogo prodotto DOP?
È consentito riportare l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario con riferimento a una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato (es. Piemonte). In ogni caso non è possibile indurre in errore il consumatore (art. 7 del Reg. UE 1169/2011), considerando inoltre che sono presenti specifiche disposizioni per la protezione dei prodotti DOP e IGP (art. 13 del Reg. UE 1151/2012).
Dove deve essere riportata l’indicazione dell’ingrediente primario?
L’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario deve essere presentata in maniera chiara e visibile per i consumatori, sempre nello stesso campo visivo dell’indicazione dell’origine del prodotto; questo anche nel caso in cui l’origine o il luogo di provenienza del prodotto non sia indicata con parole (es. immagine della bandiera). Nel caso in cui l’indicazione dell’origine del prodotto sia ripetuta più volte, anche con simboli o immagini, anche l’origine dell’ingrediente primario deve essere ribadita.
Un prodotto denominato es. "Pomodori secchi alla ligure", dove i pomodori non sono di origine italiana, ha l'obbligo dell'indicazione dell’origine dell’ingrediente primario?
Le diciture quali «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a» o «alla» si riferiscono solitamente alla ricetta o a caratteristiche specifiche dell’alimento o della sua trasformazione e, come tali, non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate un’indicazione di origine. Tuttavia, nel valutare l’eventuale carattere ingannevole dell’alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell’imballaggio nel suo complesso. Si specifica che le diciture di cui sopra sono giustificate soltanto se l’alimento in questione possiede specifiche caratteristiche o una natura particolare, oppure è stato sottoposto a uno specifico processo di produzione che determina l’asserito legame con il luogo geografico indicato sull’etichetta.
Nel caso del caffè è necessario indicare soltanto il paese d'origine della materia prima oppure aggiungere anche il paese in cui avviene l'ultima lavorazione?
Nel caso specifico del caffè non è presente una norma verticale che imponga obbligatoriamente l’indicazione dell’origine. Tale informazione diventa obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
Le Linee Guida della Commissione UE chiariscono che l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario si può applicare anche a un prodotto trasformato a base di un unico ingrediente qualora l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l’ingrediente provenga da luoghi diversi. Tale situazione determinerebbe l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento fosse indicato e il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (unico ingrediente) fosse diverso da quello dell’alimento.