Cos’è la proprietà industriale?
In base al Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della Proprietà Industriale e successive modifiche, l'espressione “proprietà industriale” comprende i marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commercial e nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali.
Sono, invece, oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli e le topografie dei prodotti a semiconduttori.
La proprietà industriale offre quindi alle aziende un diritto di esclusiva sui propri beni immateriali.
Chi concede i titoli di proprietà industriale?
La registrazione e la brevettazione sono concesse da appositi Uffici. A seconda del caso i titoli di privativa possono essere rilasciati dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dall’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) o dall’Ufficio dei Brevetti Europeo (UEB). Generalmente, questi uffici effettuano esami formali e sostanziali delle domande che pervengono loro prima di procedere alla concessione.
Cos’è un brevetto?
Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico. Possono costituire oggetto di brevetto:
• Le invenzioni industriali
• I modelli di utilità
• Le nuove varietà vegetali.
Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità).
Cos’è un marchio?
Il marchio è un “segno” usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza. Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
Cosa si intende per Disegno o Modello (o Design)?
Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. La tutela riguarda l’aspetto esteriore nel suo insieme e non scritte. Se ci sono delle scritte, queste non vengono tutelate. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Posso ottenere la medesima protezione in Italia ed all’estero?
I titoli di proprietà industriale sono diritti territoriali, e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi. In virtù di quanto sopra è necessario depositare una domanda di privativa industriale in ognuno dei Paesi in cui si è interessati ad ottenere la tutela della proprietà industriale.
Qual è la differenza fra brevetto italiano e brevetto europeo?
Il brevetto per invenzione italiano è un titolo giuridico che garantisce al suo titolare il diritto in Italia di impedire a terzi di sfruttare un'invenzione a fini commerciali senza autorizzazione.
Il brevetto per invenzione Europeo si basa sulla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali. Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Attualmente gli stati membri della CBE sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Qual è la durata di un titolo di proprietà industriale?
A seconda del titolo di proprietà industriale la durata è diversa.
Il titolo di brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito. Annualmente è necessario versare la tassa di mantenimento, a partire dal quinto anno dalla data di deposito.
La durata del brevetto per modello di utilità è 10 anni dalla data di deposito della domanda. E’ necessario versare la tassa di mantenimento per il secondo quinquennio, al termine del primo quinquennio.
Il periodo di protezione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovato, pagando la tassa di mantenimento in vita, per 4 quinquenni, fino ad un totale massimo di 25 anni. nuove varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione.
Il marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato all’infinito ogni 10 anni.
Cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore protegge le opere ritenute di carattere creativo (di cui fanno parte a titolo esemplificativo e non esaustivo le composizioni musicali, le arti figurative, la letteratura, il teatro, i software e le banche dati), cioè opere derivanti dall’espressione creativa e intellettuale di una persona, qualunque sia il loro modo o forma di espressione.
In linea generale la durata del diritto d’autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell’autore, ma per determinati diritti tale durata può essere diversa. Una particolare procedura di registrazione, sia pure facoltativa, è prevista per il software.
Quale forma di tutela offre il diritto d’autore?
Il diritto d’autore offre una duplice forma di tutela:
1. un diritto morale in capo all’autore dell’opera stessa a cui viene riconosciuta la paternità su di essa e ciò gli consente quindi di rivendicare l’opera come propria. Questo diritto consente all’autore anche di modificare l’opera o ritirarla dal commercio;
2. un diritto patrimoniale riconosciuto al proprietario dell’opera permettendo lo sfruttamento economico della stessa (anche cedendola ad altri).
Quando nasce il diritto d’autore?
Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera. Non c'è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore sull'opera.
Quali sono le differenze fra diritto d’autore e copyright?
Il Diritto d’autore e il copyright (spesso rappresentato con il simbolo ©) presentano alcune differenze:
- • il copyright è di origine anglosassone mentre in Italia si applica la legge sul diritto d’autore.
- • il copyright riguarda solamente la parte economica del diritto d’autore e, per la precisione, costituisce il diritto dell’autore a non vedere riprodotta indebitamente la propria opera. Il copyright, quindi, si pone come diritto esclusivo di copia riservato all’autore (o ai Terzi a cui i diritti siano stati ceduti);
- • il copyright si acquista solamente con il deposito dell’opera. Il diritto d’autore, al contrario, protegge l’opera fin dalla sua creazione, a prescindere se sarà poi pubblicata o depositata.
Come si protegge un software attraverso il diritto d’autore?
Il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità laddove risponda ai requisiti di legge. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico per Programmi per Elaboratore oppure depositato come opera inedita presso la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). La registrazione del software nel Registro Pubblico Speciale tenuto presso la Sezione OLAF della SIAE, deve essere effettuato direttamente dagli autori o dagli aventi diritto, o, per conto di questi, da loro mandatari.