Il Reg. (UE) 1169/2011 pone l’accento sulle “pratiche leali d’informazione”, ma quali sono i principi che bisogna considerare?
Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore:
- per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
- suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
Il Regolamento mira a definire in modo generale i principi, i requisiti e le modalità che disciplinano l’informazione sugli alimenti e, in particolare, la loro etichettatura. Obiettivo è la garanzia sia di un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, sia del buon funzionamento del mercato interno.
In quale lingua devono comparire le informazioni?
Il Regolamento fissa, per le informazioni obbligatorie sugli alimenti, precisi requisiti linguistici: esse devono apparire in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Gli Stati membri, sul loro territorio, possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. In Italia, la lingua ufficiale è l’italiano, anche se è consentita la presenza di più lingue.
Un alimento prodotto in Italia, per essere commercializzato in un Paese extra-Ue, deve seguire le disposizioni in vigore nel Paese di destinazione.
Per i prodotti destinati alla vendita in diversi Paesi (UE ed extra-UE), è possibile seguire le indicazioni del Reg. UE 1169/2011, traducendo nella lingua del/i Paese/i di destinazione le informazioni obbligatorie?
Se la commercializzazione del prodotto avviene in un Paese UE (es. Francia, Germania, etc.) si tratta di “scambio intracomunitario” e il Reg. UE 1169/2011 è il riferimento normativo orizzontale a cui attenersi per l’etichettatura dei prodotti alimentari. Ogni Stato membro può poi inserire disposizioni nazionali che, se non dettate da particolari esigenze sanitarie, non pregiudicano la vendita di alimenti provenienti da altri Stati dell’UE, in quanto esiste la libera circolazione delle merci per gli alimenti e le bevande. È necessario che le informazioni obbligatorie siano tradotte nelle lingue dei Paesi in cui il prodotto è venduto (es. in francese se il prodotto è venduto in Francia).
Se la commercializzazione avviene in un Paese extra UE (es. USA, Cina, etc.) si tratta di “esportazione” e occorre attenersi alle regole specifiche del singolo Stato verso cui si esporta: non è infatti sufficiente tradurre l’etichetta destinata alla commercializzazione in UE.
Le dimensioni con le quali sono scritte le informazioni in etichetta devono rispettare delle dimensioni minime?
La leggibilità di un’etichetta è determinata dalla forma e dalla grandezza dei caratteri utilizzati che spesso dipendono dalle dimensioni dell’imballaggio: più è ridotto, minori dimensioni avranno i caratteri utilizzati per le indicazioni obbligatorie. Con riferimento alla dimensione dei caratteri, il Reg. UE 1169/2011 stabilisce che le informazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta devono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità. Essa è stata indicata nell’Allegato IV: le indicazioni devono essere date in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm.
Nel caso di contenitori o di imballaggi la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm2, l’altezza x della dimensione dei caratteri deve essere pari o superiore a 0,9 mm.
Come viene determinata la superficie maggiore, in particolare nel caso di lattine o bottiglie?
Per gli imballaggi con facce rettangolari o scatole, la superficie maggiore consiste nel lato intero maggiore della confezione, mentre nel caso di lattine o bottiglie, che spesso hanno anche forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie con l’esclusione dei tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche. Secondo la raccomandazione R79 dell’OIML in questi casi la superficie principale è determinata per il 40% come prodotto dell’altezza della confezione per la circonferenza, con le medesime esclusioni indicate in precedenza.