Giocattoli

Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni con alcune specifiche eccezioni, ad esempio: 

  • attrezzature per aree da gioco per uso pubblico
  • macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico
  • veicoli-giocattolo con motore a combustione
  • macchine a vapore giocattolo
  • fionde e alle catapulte. 
I giocattoli possono essere commercializzati solo se muniti di marcatura CE e accompagnati da una serie di indicazioni minime a corredo del prodotto.

La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. 
Le norme armonizzate sono norme tecniche che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i giocattoli. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza. 

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulla marcatura CE e sulle indicazioni minime da fornire a corredo dei prodotti, sono: il fabbricante, l’importatore ed il rappresentante autorizzato. 

  • Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica il giocattolo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
  • Il rappresentante autorizzato è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.
  • L’importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione il giocattolo originario di un paese terzo.
  • Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato il giocattolo.

È ritenuto fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o modifica il prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

La marcatura CE è deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo. Qualora non sia possibile o la natura del giocattolo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Oltre alla marcatura CE, i giocattoli devono riportare le seguenti indicazioni obbligatorie:

  • istruzioni e avvertenze sulla sicurezza in lingua italiana
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione
  • nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato
  • se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato
Si evidenzia che per giocattoli che contengono parti elettriche occorre che il prodotto immesso sul mercato sia conforme anche ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa relativa al materiale elettrico a bassa tensione.

I riferimenti normativi a cui attenersi per immettere sul mercato o commercializzare un giocattolo sono i seguenti: 

Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Regolamento (UE) n. 681/2013 che modifica l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli 

Direttiva 2014/79/UE che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP

Direttiva 2014/81/UE che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A

Direttiva 2014/84/UE che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel

Direttiva 2015/2115/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide

Direttiva 2015/2116/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone

Direttiva 2015/2117/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1

Direttiva 2017/738/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo

Direttiva 2017/774/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo

Direttiva 2017/898/UE che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli

Direttiva 2018/725/UE che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI

Direttiva 2019/1922/UE che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio

Direttiva 2019/1929/UE che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide

Direttiva 2020/2088/UE che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli

Direttiva 2020/2089/UE che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli

D. Lgs. n. 54/2011 – attuazione della Direttiva 2009/48/UE.