Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni con alcune specifiche eccezioni, ad esempio:
La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Le norme armonizzate sono norme tecniche che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i giocattoli. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza.
I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sulla marcatura CE e sulle indicazioni minime da fornire a corredo dei prodotti, sono: il fabbricante, l’importatore ed il rappresentante autorizzato.
È ritenuto fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o modifica il prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.
La marcatura CE è deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo. Qualora non sia possibile o la natura del giocattolo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
Oltre alla marcatura CE, i giocattoli devono riportare le seguenti indicazioni obbligatorie:
I riferimenti normativi a cui attenersi per immettere sul mercato o commercializzare un giocattolo sono i seguenti:
Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Regolamento (UE) n. 681/2013 che modifica l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
Direttiva 2014/79/UE che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP
Direttiva 2014/81/UE che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A
Direttiva 2014/84/UE che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel
Direttiva 2015/2115/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide
Direttiva 2015/2116/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone
Direttiva 2015/2117/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1
Direttiva 2017/738/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo
Direttiva 2017/774/UE che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo
Direttiva 2017/898/UE che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli
Direttiva 2018/725/UE che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI
Direttiva 2019/1922/UE che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio
Direttiva 2019/1929/UE che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide
Direttiva 2020/2088/UE che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli
Direttiva 2020/2089/UE che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli
D. Lgs. n. 54/2011 – attuazione della Direttiva 2009/48/UE.