É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. UE 2117/2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Tra le modifiche apportate da tale normativa si segnala in particolare l'introduzione dell'obbligo della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti per i prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16 del Reg. UE 1308/2013 e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Reg. UE 251/2014 a decorrere dall'8 dicembre 2023.
La dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta.
L'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.
L'indicazione relativa agli allergeni (es. "contiene solfiti") deve in ogni caso figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta apposta ad esso.