È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2026 il Regolamento (UE) 2026/471, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose.
In particolare, per il vino sottoposto a trattamento di dealcolizzazione i termini "dealcolizzato" e "parzialmente dealcolizzato" sono sostituiti rispettivamente da "zero alcol" e "a tenore alcolico ridotto"; inoltre, è necessario riportare la dicitura "ottenuto mediante dealcolizzazione". I prodotti etichettati prima del 19 settembre 2027 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Viene precisato che le informazioni relative all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale non sono richieste per i prodotti destinati esclusivamente all'esportazione.
La Commissione potrà adottare atti delegati in merito ai termini che si riferiscono all'azienda e la relazione con marchi e denominazioni commerciali, nonchè alle norme di presentazione delle informazioni fornite tramite strumenti elettronici.
Si introduce la possibilità di immettere sul mercato prodotti vitivinicoli aromatizzati con titolo alcolometrico ridotto, ottenuti da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati elaborati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Analogamente ai vini, la Commissione potrà adottare atti delegati in merito alle norme di presentazione delle informazioni fornite tramite strumenti elettronici.
Per quanto riguarda le bevande spiritose con indicazione geografica viene abolito l'obbligo di dover riportare, a partire dal 14 maggio 2026, il nome del produttore nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.