La presenza di tale indicazione non è sempre obbligatoria; lo diventa quando la sua omissione potrebbe indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
Per “luogo di provenienza” si intende “qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento” e differisce dal “Paese d’origine”, definito dal Codice Doganale (Reg. UE 952/2013 e s.m.i.). In particolare, "le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".
Per maggiori informazioni: art. 26 Reg. UE 1169/2011