Riferimenti normativi

Quando un’azienda alimentare si appresta a redigere l’etichetta degli alimenti è necessario che questa tenga in considerazione alcune regole basilari. 

  • Le disposizioni della normativa cosiddetta “orizzontale” sull’etichettatura sono applicabili a tutte le categorie di prodotti alimentari. Il Regolamento (UE ) 1169/2011 è il riferimento normativo comunitario a cui attenersi per l’etichettatura dei prodotti alimentari. A livello nazionale, inoltre, sono state introdotte due norme che riportano disposizioni generali e che integrano le richieste del suddetto Regolamento: il Decreto Legislativo 145 del 15/09/2017 e il Decreto Legislativo 231 del 15 dicembre 2017

     

  • Per taluni prodotti alimentari è presente, inoltre, una specifica normativa di settore (es. carne bovina, latte, confetture, miele, ecc .), cosiddetta “verticale”, le cui prescrizioni devono essere integrate con quelle dettate dalla normativa generale, comunitaria e nazionale. 

     

  • Devono essere rispettati i requisiti linguistici, le pratiche leali d’informazione e le modalità di presentazione grafica previsti.

     

  • A seconda delle modalità di presentazione degli alimenti - preimballati e non preimballati (sfusi) – è obbligatorio seguire specifiche disposizioni per l’etichettatura. Sono inoltre presenti specifiche indicazioni per gli alimenti somministrati, per i prodotti venduti a distanza (e-commerce) e per quelli non destinati al consumatore (es. semilavorati). 

     

  • Oltre alle indicazioni obbligatorie, previste a seconda delle diverse modalità di presentazione (es. preimballati), è consentito riportare delle informazioni facoltative, le quali devono in ogni caso adempiere alle disposizioni normative e non occupare lo spazio disponibile per quelle obbligatorie. Tali indicazioni devono rispettare dei requisiti generali - applicabili a tutte le informazioni facoltative  - e dei requisiti specifici: ad esempio, le indicazioni nutrizionali e/o salutistiche sono consentite solo nel rispetto delle condizioni d'utilizzo specifiche.    

     

  • Se i prodotti sono destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita a quest’ultimo (es. B2B), oppure sono destinati ad essere forniti a collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, è necessario riportare indicazioni specifiche.

 

COSA TI SERVE?