Le norme dell'UE, compreso il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, impongono che tutti i prodotti presenti sul mercato dell'UE siano sicuri, indipendentemente dal loro canale di vendita o dal paese di origine. Si tratta del cosiddetto obbligo generale di sicurezza, del quale tutti gli operatori economici sono responsabili nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Un prodotto è considerato sicuro se non comporta alcun rischio, o presenta solo rischi minimi accettabili, quando è utilizzato normalmente o come previsto (compresa la durata di utilizzo).
Per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza, il Regolamento UE 2023/988 prescrive obblighi specifici per i diversi operatori della catena di approvvigionamento, ossia:
• Fabbricanti (Articolo 9 del Regolamento UE 2023/988)
• Rappresentanti autorizzati (Articolo 10 del Regolamento UE 2023/988)
• Importatori (Articolo 11 del Regolamento UE 2023/988)
• Distributori (Articolo 12 del Regolamento UE 2023/988)
• Fornitori di servizi di logistica (Articolo 16 del Regolamento UE 2023/988)
• Fornitori di mercati online (Articolo 22 del Regolamento UE 2023/988).
Prima che un prodotto sia offerto, online od offline, ai consumatori dell'UE, le imprese devono garantire che sia conforme alla legislazione vigente. In particolare, i fabbricanti o importatori (nel caso di fabbricanti extra UE) devono effettuare un'analisi dei rischi per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza e documentare i rischi potenziali e il modo in cui li hanno affrontati nella documentazione tecnica. Tutti i prodotti contemplati dal regolamento e da alcune normative di armonizzazione dell'Unione devono avere un responsabile a livello dell'UE, i cui recapiti devono essere chiaramente indicati sul prodotto.
Il Regolamento UE 2023/988 prescrive una serie di informazioni obbligatorie che devono essere presenti nell’etichetta di tutti i prodotti di largo consumo.
Ogni prodotto deve riportare:
• un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori;
• riferimenti completi del fabbricante: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto. Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione Europea, in etichetta vanno riportati anche i riferimenti completi dell’importatore o del fornitore di servizi di logistica;
• istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza del prodotto in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.
Queste informazioni devono essere apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
Per maggiori informazioni: Reg. UE 2023/988