Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Tale indicazione è richiesta, in Italia, ai sensi del Decreto Legislativo 145/2017. È obbligatorio indicare la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, se differente dalla sede già indicata in etichetta ai sensi del Reg . UE 1169/2011 (OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti).

L’indicazione deve essere fornita riportando la località e l’indirizzo dello stabilimento; non risulta obbligatorio riportare la denominazione o la ragione sociale del produttore o del confezionatore.

Tale indicazione può essere omessa nel caso in cui sull’etichetta sia riportato il marchio di identificazione o il bollo sanitario a norma dei Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 854/2004 oppure se il marchio contiene l’indicazione della sede dello stabilimento.

Inoltre, è presente una clausola di mutuo riconoscimento, la quale specifica che le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE)  n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Per maggiori informazioni: art. 3 D. Lgs 145/2017