I prodotti tessili possono essere commercializzati solo se vengono etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al Regolamento 1007/2011/UE.
I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sull’etichettatura sono tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, a titolo oneroso o gratuito.
L’etichetta o contrassegno devono contenere obbligatoriamente:
Il Regolamento 1007/2011/UE è il riferimento normativo comunitario a cui attenersi per l’etichettatura dei prodotti tessili. Al suddetto Regolamento si aggiungono:
Esistono inoltre una serie di norme a livello nazionale che devono essere prese in considerazione e che integrano le disposizioni previste dal Regolamento 1007/2011/UE:
Legge n. 883/73 – Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13
D.P.R. n. 515/76 – Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14
D. Lgs. n. 194/99 – Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile
D. Lgs. n. 206/2005, artt. 102 – 113. – Recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti
D. Lgs. n. 190/2017 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE ed al regolamento (UE) n. 1007/2011.