Nel caso dei prodotti alimentari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ossia “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”, tra cui l’e-commerce , il Reg. UE 1169/2011 stabilisce che siano fornite delle informazioni obbligatorie, sia prima dell’acquisto sia alla consegna . Le informazioni devono essere fornite sul supporto della vendita a distanza o mediante qualunque altro mezzo chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare.
Per maggiori informazioni: art. 14 Reg. UE 1169/2011