Vendita al minuto - Non preimballati
Le informazioni obbligatorie (art. 44 del Reg. UE 1169/2011 e art. 19 del D. Lgs 231/2017) previste per gli alimenti non preimballati devono essere riportate su apposito cartello applicato ai recipienti o altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.
N. B. Sono previsti specifiche indicazioni circa le modalità di presentazione dei seguenti prodotti:
- i prodotti di gelateria, della pasticceria della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari
- le bevande vendute mediante spillatura
- le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici
- prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto
N.B. Per alcuni prodotti alimentari è presente una specifica normativa di settore (es. carne bovina, pasta, pane e alcuni prodotti da forno, etc.), cosiddetta "verticale", le cui prescrizioni devono essere integrate con quelle dettate dalla normativa generale.